RPD – CIA
RPD CIA
Con una recente Ordinanza la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto anche ai docenti supplenti brevi e saltuari il diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti”, la cui corresponsione ad oggi viene riservata invece ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato e determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione, quindi, dei supplenti brevi e saltuari. La Suprema Corte di Cassazione ha di fatto confermato il principio della piena equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ai fini del diritto all’intero assegno tabellare, compresi quindi la Retribuzione Professionale Docenti per il personale docente e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA.
La pronuncia della Corte di Cassazione non estende però in automatico i propri effetti “erga omnes”, ma vale solo per il caso giudicato.
I SUPPLENTI BREVI E SALTUARI per vedersi riconosciuto il diritto alla RPD e al CIA devono pertanto attivare specifico ricorso individuale innanzi il Giudice del Lavoro.