Descrizione
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SPECIALE RICORSI ERRATA CORRIGE Ci scusiamo con gli interessati, per un problema tecnico ci siamo visti costretti e sostituire il form; vi preghiamo di compilare nuovamente utilizzando il seguente LINK:
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Riconosciuto il risarcimento a una docente di religione per mancata stabilizzazione |
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RPD – CIA Con una recente Ordinanza la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto anche ai docenti supplenti brevi e saltuari il diritto a percepire la “Retribuzione Professionale Docenti”, la cui corresponsione ad oggi viene riservata invece ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato e determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione, quindi, dei supplenti brevi e saltuari. La Suprema Corte di Cassazione ha di fatto confermato il principio della piena equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ai fini del diritto all’intero assegno tabellare, compresi quindi la Retribuzione Professionale Docenti per il personale docente e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA. |
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INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA L’iniziativa è rivolta al PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO OLTRE I 36 MESI DI SERVIZIO SU INCARICO ANNUALE AL 31.08 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte del Ministero dell’Istruzione. |
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SUPPLENTI ATA E DOCENTI Il ricorso è rivolto al PERSONALE DECENTE ED ATA CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO OLTRE I 36 MESI DI SERVIZIO SU INCARICO ANNUALE AL 31.08 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito |
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RICOSTRUZIONI DI CARRIERA l’iniziativa è rivolta al personale DOCENTE ed ATA per il controllo dei decreti di ricostruzione della carriera al fine di valutare se il Ministero dell’Istruzione ha correttamente valutato i servizi pre-ruolo prestati dai lavoratori con contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo o se ha correttamente valutato integralmente il periodo nei precedenti ruoli. |






