Descrizione
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
Riconosciuta la prima posizione economica anche dopo il trasferimento in altra provincia
Accolto il ricorso di un’assistente tecnica: il Ministero condannato al pagamento degli arretrati
Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito con profilo di assistente tecnico (personale ATA), riconoscendo il suo diritto alla prima posizione economica ex art. 50 CCNL Scuola 2006/2009, nonostante il trasferimento in altra provincia per mobilità.
La ricorrente aveva regolarmente acquisito la posizione economica a seguito del superamento del corso di formazione e della collocazione utile in graduatoria. Tale posizione comporta un beneficio stipendiale annuo pari a € 1.200,00, oltre al diritto all’emolumento una tantum previsto negli anni in cui vigeva il blocco retributivo.
Il Ministero si era opposto al riconoscimento del beneficio sostenendo che, al momento dell’avvio dello scorrimento delle graduatorie, la dipendente risultava trasferita presso altra provincia e pertanto non più titolare del diritto.
La sentenza smentisce radicalmente tale impostazione: secondo il Giudice, il trasferimento del personale ATA non comporta la perdita della posizione economica, poiché ciò è espressamente escluso dall’Accordo nazionale del 25 luglio 2008, che tutela gli idonei anche in caso di mobilità territoriale.
Il Tribunale ha infatti ribadito testualmente che chi ha superato il corso e risulta utilmente inserito in graduatoria mantiene il diritto alla posizione economica anche se trasferito in un’altra provincia, precisando che la corresponsione deve essere gestita dall’Ufficio provinciale della nuova destinazione.
Accertata la fondatezza della domanda, il Giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli arretrati.