Consiglio di Classe

Cosa fa

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cd. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, il Consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria è composto dai docenti, compresi quelli di sostegno, e quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Delle riunioni viene redatto apposito verbale da parte di un docente con funzioni di segretario.

Il Consiglio, che deve riunirsi in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, ha il compito di:

  • formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
  • agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
  • esercitare le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  • pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza;
  • deliberare provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ai sensi dell’articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.